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- Le assicurazioni "Un Servizio" per tutti i soci dell'A.R.I.
- L'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale, titolato: "Tutela dei
Soci - Assicurazioni", e più precisamente i commi 2, 3 e 4, alla cui lettura
rimandiamo il lettore, esplicitano gli estremi di tali polizze, sul cui contenuto vogliamo
qui soffermarci, per fornire, a chi interessato, le indicazioni indispensabili per
conoscere gli estremi più salienti delle polizze stesse.
- Polizza assicurativa per danni provocati a terzi dalle antenne Ogni
socio è assicurato per 1 .000.000.000
- Polizza n° 515385
- La prima polizza contratta con la "Milano Assicurazioni" (n° 515385) è
quella relativa alla Responsabilità civile versi terzi, derivante all'Assicurato
(A.R.I.), nella qualità di "esercente un'Associazione di radioamatori, da fatto
degli Associati, quali proprietari di antenne in genere e loro accessori, comprese le
antenne relative ai ponti ripetitori in automatico".
- Per eliminare qualsiasi dubbio sulla interpretazione di tali condizioni, va subito
chiarito che la copertura assicurativa è relativa a quei danni che vengono provocati
"ai terzi", con la ovvia esclusione di danni a cose proprie.
- Non appaia pleonastico quanto su detto, ma certe richieste di risarcimento pervenuteci
impongono tale precisazione.
- Stipulata nel 1990, tale polizza prevedeva i seguenti massimali: lire 500.000.000 per
ogni sinistro, ma col limite di lire 300.000.000 per ogni persona e di lire 300.000.000
per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.
- Tali massimali, con appendice n° 5, in data 20 ottobre 1994, furono portati,
rispettivamente, a: 1 miliardo, 600 milioni e 600 milioni. Questi massimali sono tuttora
in vigore.
- Non appare superfluo, per completezza di informazione, riportare anche le appendici, in
seguito poste in essere, e che, indubbiamente, hanno la loro valenza, in quanto hanno
esteso la copertura assicurativa, estensione che è bene conoscere.
- L'allegato 1, integrativo della polizza stessa, contempla le "condizioni
particolari", qui di seguito riportate:
- Allegato 1
- Condizioni particolari
- 1) La garanzia assicurativa si estende alla manutenzione delle antenne effettuata dai
proprietari ed alla committenza a terzi delle operazioni di installazione e manutenzione
delle antenne medesime.
- 2) Si intendono compresi i danni ai fabbricati non di proprietà degli associati e, in
caso di condominio, s'intende esclusa la quota millesimale di proprietà dell'associato
stesso.
- 3) Si prende atto che, unicamente per le antenne relative ai ponti radio ripetitori in
automatico, vale la seguente clausola: "a parziale deroga dell'art. 17) lett. a)
delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni cagionati alle
cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio, delle cose dell'Assicurato o da
lui detenute, purché non derivati da lavori eseguiti presso terzi. Nel caso però di
esistenza, in nome e per conto dell'Assicurato, di valida ed operante polizza Incendio con
estensione alla garanzia ricorso terzi, la predetta estensione di garanzia sarà operante
per la parte di danno eventualmente eccedente il massimale assicurato con la polizza
Incendio. La presente estensione di garanzia s'intende prestata con il massimo
risarcimento di L. 300.000.000, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno
stesso periodo assicurativo annuo."
- 4) Le parti Contraenti si danno reciprocamente atto che la presente polizza, pur essendo
stata stipulata per una durata poliennale, potrà essere rescissa ad ogni scadenza
annuale, mediante preavviso da inviarsi con lettera raccomandata dall'una all'altra Parte
almeno tre mesi prima della scadenza del premio. Resta tuttavia inteso che quando sia
l'Assicurato a valersi di tale facoltà egli sarà tenuto a rimborsare alla Società,
nella misura e con le modalità previste dalle Norme che regolano l'assicurazione, gli
sconti goduti in funzione della durata poliennale della polizza oltre il pagamento dei
premi scaduti ed eventualmente rimasti insoddisfatti.
- 5) A parziale deroga dell'art. 3) delle Norme che regolano l'assicurazione si conviene
che il termine di rispetto ivi previsto in 15 giorni sia elevato a 30 giorni.
- L'Appendice n. 2, del 18 aprile 1994, include nella garanzia anche le antenne poste
nelle dimore saltuarie, nonché le antenne poste su campers e roulottes.
- L'Appendice n. 4, a maggior precisazione dell'art. 1 delle condizioni particolari di cui
sopra, chiarisce, particolare estremamente importante, che la garanzia assicurativa si
intende operante anche per le antenne installate direttamente dai radioamatori.
- Molto spesso, e legittimamente, si verifica il caso che, in presenza di
"eventi eccezionali" (trombe d'aria, fortunali, burrasche, ecc.) la Compagnia
non intenda ritenere operativa la polizza. La legge infatti lo prevede (art. 1912 del
Codice Civile).
- Purtuttavia, e di questo bisogna rendere merito all'Assicuratore, siamo riusciti a
"strappare" una ulteriore concessione, così come da appendice n° 9, qui di
seguito riportata.
- Motivo dell'appendice
- Con la presente si intendono apportate alla suindicata polizza le sottoelencate
modifiche:
- 1) Precisazione · Con decorrenza dalle ore 24 del 14 febbraio 1996, si precisa che la
garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate presso la sede
della Società sita in Milano - Via Scarlatti 31.
- 2) Estensione · Con decorrenza dalle ore "24 del 23 settembre 1996", si
prende atto che la garanzia assicurativa copre anche i danni dovuti a caduta di antenne
per vento con velocità fino ad 88 km/h (vento forza 9 - burrasca forte - scala Beaufort),
purchè l'Assicurato sia in regola con le Leggi vigenti in materia.
- Per l'eventuale liquidazione del sinistro, l'Assicurato dovrà esibire la
documentazione che il liquidatore e/o il perito richiederanno.
- A maggior chiarimento di quanto previsto dalla scala Beaufort, si riporta il testo
relativo ai gradi 8, 9 e 10.
- 8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74 km/h. Mare molto grosso, onde
abbastanza alte e lunghe, con cresta che si frange in spruzzi. Il trasporto di schiuma è
continuo. Si rompono i rami degli alberi. Altezza media delle onde da 4 a 6 metri.
- 9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi - 75/88 km/h. Mare molto grosso, onde
alte, massiccio trasporto di schiuma, visibilità ostacolata dagli spruzzi. Oggetti e
tegole asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m.
- 10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55 nodi - 89/102 km/h. Mare tempestoso,
onde molto alte e rovesciate in avanti, visibilità scarsa. Alberi sradicati o schiantati,
danni ai fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9 metri."
- Denuncia di sinistro
- Le denunce di sinistro vanno indirizzate alla Segreteria Generale dell'A.R.I., che
ne curerà l'inoltro alla Compagnia, previa verifica della posizione associativa del
denunciante.
- La denuncia del sinistro va fatta immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quello
in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913
Codice Civile).
- E' di tutta evidenza che si suggerisce ai Colleghi Soci di essere puntuali e tempestivi
nel rinnovo della quota sociale (31 dicembre), perchè, in mancanza di tanto, si corre il
serio rischio, nella denegata ipotesi di sinistro, di trovarsi non garantiti dalla
Compagnia. Tale raccomandazione va fatta anche alle Sezioni presso le quali il Socio
dovesse effettuare il versamento della quota. Il ritardo nell'invio delle stesse potrebbe
comportare serie conseguenze per il Socio stesso.
- Raccomandiamo, altresì, ai Soci che, nello stilare la denunzia, evitino di adoperare
"termini catastrofici", quali: "Vento di inaudita violenza; vento che
superava i 140 km orari; fortunale di eccezionale violenza; e termini di questo genere.
- Ci si deve limitare a riferire che l'antenna è caduta, indicando i danni provocati, e
allegando, possibilmente, qualche foto o altra documentazione. E...basta!
- Copia integrale della Polizza, degli Allegati e delle Appendici potrà essere richiesta
alla Segreteria Generale A.R.I.
- Si ritiene opportuno fornire un fac-simile della denuncia di sinistro.
- Spett.le Segreteria Generale della
- Associazione Radioamatori Italiani - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano
- Raccomandata R.R.
- Data.................
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- Oggetto: Denuncia di sinistro
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- Io qui sottoscritto................, residente in......., alla via..........., socio
A.R.I., matricola.........., in regola con il pagamento della quota sociale, comunico, per
il successivo inoltro alla Spett.le Milano Assicurazioni, che il giorno........, alle
ore..... circa, a causa del maltempo verificatosi in zona, la mia antenna (con relativo
palo di sostegno o traliccio - o solo antenna) è caduta sul lastrico solare (o tetto),
provocando danni a........ (indicare le cose danneggiate), di proprietà di.........,
residente in via....., n°...; (o di pertinenza del condominio sito in......., via.....,
n°...).
- Allego documentazione fotografica, mentre resto in attesa di cortese, sollecito
riscontro
- Distinti saluti
- Firma.........................